Nell’ambito delle disposizioni in materia di federalismo municipale (D.lgs. 23/2011) il Comune di Riccione ha introdotto con delibera di CC. n.13 del 11/04/2013 l’Imposta di Soggiorno con decorrenza 01 giugno 2013.
L’imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Riccione, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
• i soggetti residenti nel Comune di Riccione
• i minori fino al compimento del 14° anno di età
• i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente
• il personale appartenente alla Polizia di Stato e Locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio
• gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti
• il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa
• i portatori di handicap grave, certificati a norma di legge ed un accompagnatore
• i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (c.d. turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni
L’applicazione dell’esenzione è subordinata alla consegna da parte dell’interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e successive modifiche.
La tassa di soggiorno ammonta a 0,70€ per persona per notte.